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Sez. L, Sentenza n. 11392 del 11/11/1998 (Rv. 520622 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Contestazione di infrazioni disciplinari comportanti sanzioni minori - Mancanze ulteriori sopravvenute - Rilevanza - Valutazione globale del comportamento del lavoratore - Conseguente applicabilità della sanzione della risoluzione del rapporto - Ammissibilità Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520622-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

In caso di inadempimento del lavoratore, ove il datore di lavoro abbia adempiuto all'onere della contestazione, le singole infrazioni disciplinari, che in sè considerate comporterebbero l'adozione di sanzioni minori, possono nella ricorrenza di ulteriori mancanze giustificare - alla stregua di una valutazione globale - l'applicazione di una sanzione più grave e anche di quella della risoluzione del rapporto, se tale valutazione evidenzi gli estremi di un notevole inadempimento, atteso che nei contratti ad esecuzione continuata la maggiore gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione, può essere ritenuta, a carico dell'inadempiente, anche in relazione al comportamento successivo del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)