Sez. L, Sentenza n. 7025 del 20/12/1982 (Rv. 424691 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE DI INFRAZIONI COMPORTANTI SANZIONI MINORI - SOPRAVVENUTA MANCANZA COMPORTANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE DI INFRAZIONI COMPORTANTI SANZIONI MINORI - SOPRAVVENUTA MANCANZA COMPORTANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ove sia stato adempiuto da parte del datore di lavoro all'Onere della contestazione, le singole infrazioni disciplinari, che in sè considerate comportino l'adozione di minori sanzioni, possono nella ricorrenza di ulteriori mancanze comportare, alla stregua di una valutazione globale, l'applicazione di una sanzione più grave ed anche di quella della risoluzione del rapporto di lavoro ove tale valutazione evidenzi gli estremi di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali a norma dell'art. 3, prima parte, della legge 15 luglio 1966, n. 604, atteso che nei contratti ad esecuzione continuata la maggiore o minore gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione, può essere ritenuta, a carico o a favore dell'inadempiente, anche in relazione al comportamento successivo del medesimo. (Conf 2700/76, mass n 381488, sull'ultima parte; (Conf 3312/76, mass n 382104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)