Sez. L, Sentenza n. 3254 del 03/04/1987 (Rv. 452321 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI NEL TRATTAMENTO DI FINE LAVORO AI FINI DELLO ASSORBIMENTO EX ACCORDO NAZIONALE 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI NEL TRATTAMENTO DI FINE LAVORO AI FINI DELLO ASSORBIMENTO EX ACCORDO NAZIONALE 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'assorbimento disposto dallo art. 24 dell'accordo nazionale per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 concerne ogni trattamento di fine lavoro, e, quindi, anche il cosiddetto rimborso contributi). (Conf 2979/86, mass n 445984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)