Sez. L, Sentenza n. 9066 del 05/12/1987 (Rv. 456332 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CENSURE CONSISTENTI SOLTANTO NELLA PROSPETTAZIONE DI UNA INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA CRITICATA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE CONCERNENTE IL COMPUTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CENSURE CONSISTENTI SOLTANTO NELLA PROSPETTAZIONE DI UNA INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA CRITICATA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE CONCERNENTE IL COMPUTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.*
L'interpretazione, ad opera del giudice del merito (cui tale attività è istituzionalmente riservata), delle Disposizioni dei contratti collettivi postcorporativi, aventi valore di Atti privatistici di natura negoziale, è sindacabile, in Sede di legittimità, soltanto sotto il profilo di vizi logici o di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, che eventualmente inficino il procedimento interpretativo seguito da detto giudice, essendo inammissibili, in Mancanza di specifica indicazione dei canoni interpretativi asseritamente violati, censure che si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella genericamente criticata. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto, in relazione all'art. 16 n. 3 del T.U. Degli accordi aziendali, che gli scatti biennali di anzianità dovessero essere esclusi dal coacervo della retribuzione da porre a base del calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi). (V 3254/87, mass n 452321; (V 2979/86, mass n 445984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)