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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30051 del 19/11/2019 (Rv. 656252 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI | Copia di sentenza - Rilascio - Rifiuto del cancelliere - Ricorso avverso il rifiuto - Decreto del presidente del tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656252-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 745, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)