Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30051 del 19/11/2019 (Rv. 656252 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI | Copia di sentenza - Rilascio - Rifiuto del cancelliere - Ricorso avverso il rifiuto - Decreto del presidente del tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 745, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)