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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10235 del 18/04/2023 (Rv. 667434 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Processo tributario - Sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 - Omessa presentazione della domanda di definizione agevolata alla scadenza del termine - Conseguenze - Prosecuzione - Presentazione istanza di trattazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667434-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, deve ritenersi che i giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguano senza che sia necessario presentare istanza di trattazione, in quanto dal coordinamento con detta norma del successivo comma 13 risulta introdotta una sequenza rigorosamente prestabilita e cronologicamente cadenzata, che stabilisce come il procedimento possa essere sospeso, su istanza del contribuente, fino al 10 giugno 2019, per consentire la presentazione della domanda di definizione agevolata e, soltanto dopo il deposito della domanda di definizione agevolata, fino al 31 dicembre 2020, per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla medesima definizione agevolata.

Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)