Sez. 5 - , Sentenza n. 2221 del 02/02/2021 (Rv. 660467 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Sospensione legale ex art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Necessità di istanza di prosecuzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicché in mancanza di tali adempimenti, non occorre la presentazione, entro il suddetto termine, di un'istanza di trattazione ai sensi del comma 10 della medesima norma, in quanto il relativo procedimento non sospeso prosegue in forza dell'originario ricorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 8, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 10, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)