Sez. L, Sentenza n. 5957 del 15/06/1998 (Rv. 516472 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Decorrenza della prescrizione quinquennale - Pluralità di illeciti commessi con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno - Continuazione nell'illecito amministrativo - Decorrenza dalla prescrizione dalla cessazione della continuazione - Esclusione - Decorrenza dalla data di ogni singola violazione - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il principio secondo il quale la prescrizione (quinquennale ex art. 28 legge n.689 del 1981) decorre dalla data della corrispondente violazione trova applicazione anche in presenza di una pluralità di illeciti, ancorché commessi con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno sì da essere legati dal vincolo della continuazione ex art. 8, comma secondo, legge n.689 del 1981), con la conseguenza che, per ciascuno di essi, deve essere autonomamente computato detto termine, mentre non rileva l'eventuale unificazione degli illeciti medesimi, "quoad poenam", sotto il vincolo della continuazione, atteso che tale circostanza non può rendere operante, in una materia in cui la prescrizione è soggetta esclusivamente alle regole civilistiche, la norma dettata per il reato continuato dall'art. 158 c.p. (decorrenza dalla prescrizione dalla cessazione della continuazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 art. 1, Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)