Sez. 2, Sentenza n. 580 del 20/02/1969 (Rv. 338765 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - GIUDIZIO DI APPELLO - RINNOVAZIONE OBBLIGATORIA DELLA CONSULENZA - GERARCHIA TRA LE CONSULENZE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - GIUDIZIO DI APPELLO - RINNOVAZIONE OBBLIGATORIA DELLA CONSULENZA - GERARCHIA TRA LE CONSULENZE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE.*
La norma dell'art. 465 cod. proc. civ., che richiamando quella dell'art. 453 dello stesso codice, rende obbligatoria la nomina del consulente tecnico nei procedimenti di appello relativi a controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, quando il gravame riguarda una decisione fondata su accertamenti tecnici, non pone alcuna gerarchia tra le due consulenze, di primo grado e di appello, onde il giudice, che non e tenuto a seguire le conclusioni della consulenza tecnica di appello, destinata, nel disegno della legge, soltanto a fornirgli ulteriori elementi tecnici e scientifici per la decisione del caso concreto sottoposto al suo esame, puo attingere, per la formazione del suo convincimento, all'una o all'altra relazione di consulenza ed, occorrendo, ad entrambe, perche entrambe, una volta regolarmente acquisite al processo, costituiscono fonte di indagine e di accertamento sugli aspetti tecnici della controversia. (V. 58-68, massima n. 330875).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 465, Cod. Proc. Civ. art. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)