Sez. 2, Sentenza n. 10307 del 22/11/1996 (Rv. 500725 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Chiamata in garanzia - Procura autonoma - Necessità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. Al di fuori di questa ipotesi la conseguente nullità non può considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca in giudizio senza dedurre preliminarmente il vizio in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)