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Sez. 2, Sentenza n. 1780 del 20/02/1988 (Rv. 457764 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - PROCURA - NECESSITÀ - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - SANATORIA DELLA NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457764-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - PROCURA - NECESSITÀ - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - SANATORIA DELLA NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo così nel processo una nuova e distinta controversia che eccede i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte con la procura al difensore abbia inteso autorizzarlo a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. Al di fuori di tale ipotesi, la conseguente nullità non può considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca in giudizio, non essendo neppure necessario dedurre il vizio in questione in via preliminare. (Conf 1695/81, mass n 412365; (Conf 1136/77, mass n 384787).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)