Sez. 5, Sentenza n. 13069 del 16/02/2011 Ud. (dep. 29/03/2011) Rv. 249851 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsificazione, in qualità di titolare di scuola guida, del registro delle presenze dei frequentanti e dell'attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente persi a seguito di infrazioni del codice della strada - Integrazione dei reati di cui agli art. 479 e 480 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra gli estremi dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) ed in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di scuola guida, falsifichi rispettivamente il registro delle presenze dei frequentanti e l'attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente a seguito di infrazioni del codice della strada, stante la natura pubblica di siffatta duplice attività di attestazione delle autoscuole - dotate delle necessarie autorizzazioni amministrative - che debbono consegnare l'attestazione finale anche ai competenti uffici amministrativi per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il quale dipende, pertanto, dalla attività delegata alle scuole guida per consentire ai soggetti interessati di ritornare in possesso dei punti persi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)