diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12862 del 21/09/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214890 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Registro giornale di classe (comunemente detto registro del professore) - È atto pubblico - Ragioni - False attestazioni riportate nel registro - Reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214890-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Il registro personale del professore (nel caso, di istituto tecnico legalmente riconosciuto)è espressamente previsto dall'art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di "giornale di classe": esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico. Nel giornale di classe debbono essere registrati "...i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni": è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti"; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Regio Decr. 30/04/1924 num. 965 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)