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Sez. 2, Sentenza n. 6101 del 15/11/1982 (Rv. 423798 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423798-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'Obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto dal giudice d'appello nel caso in cui questi, senza limitarsi a recepire acriticamente la soluzione adottata dal giudice di primo grado, dimostri, richiamandone la motivazione, non solo di averla fatta propria, ma di avere, altresì, esaminato le censure contro di essa sollevate dall'appellante e di averle ritenute infondate. (V 4267/81, mass n 414942; (V 412/81, mass n 410878).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)