Sez. L, Sentenza n. 4267 del 01/07/1981 (Rv. 414942 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RIFERIMENTO A QUELLA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LEGITTIMITA - LIMITI - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RIFERIMENTO A QUELLA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LEGITTIMITA - LIMITI - CONDIZIONI.*
Il riferimento, da parte del giudice di secondo grado, alla motivazione adottata dal giudice della sentenza impugnata concreta una carenza di motivazione solo quando consista in un mero rinvio, che si esaurisca in un'acritica approvazione della decisione soggetta a controllo. Tale riferimento e invece legittimo ogni volta che il giudice di appello, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali o una parte dell'altra motivazione, dimostri non soltanto di farla propria, ma anche di porla in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo cosi da una parte al suo compito istituzionale di revisione e dall'altra consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata. (Conf 393/80, mass n 403772; (Conf 1664/79, mass n 398016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)