Sez. 4, Sentenza n. 11845 del 02/03/2010 Cc. (dep. 26/03/2010) Rv. 246539 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - IN GENERE | Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici a mezzo di strumenti portatili (cosiddetto "etilometro") - Rilevanza - Configurabilità del reato.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - IN GENERE
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S., reintrodotto a seguito del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. nella L. n. 125 del 2008, è integrato anche dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti effettuati dalla polizia stradale a mezzo degli strumenti portatili (cosiddetto "etilometro") di cui al comma terzo della suddetta disposizione normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 7, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)