diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4385 del 06/05/1994 (Rv. 486502 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Domanda del pubblico dipendente diretta a conseguire le retribuzioni non fruite per ritardo nell'immissione in ruolo a seguito di erronea esclusione dalla graduatoria - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Violazione degli artt. 3, 24 e 133 Cost. - Insussistenza - Proposizione della domanda successiva all'annullamento del provvedimento di esclusione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486502-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La domanda del pubblico dipendente, intesa a conseguire dall'ente datore di lavoro somme corrispondenti alle retribuzioni non fruite per ritardo nell'immissione in ruolo, imputabile ad illegittimo comportamento dell'ente stesso, che erroneamente disconoscendo all'interessato i titoli legittimanti lo abbia escluso dalle graduatorie finalizzate alla detta immissione, attiene a situazioni giuridiche soggettive che si correlano ad un procedimento nel quale si esplicano poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione ed hanno quindi la consistenza dell'interesse legittimo, così da sottrarsi alla giurisdizione ordinaria per rientrare - senza che ciò comporti violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. - in quella del giudice amministrativo, non rilevando in contrario che si tratti di pretesa azionata successivamente all'annullamento, da parte del medesimo giudice, del provvedimento recante la suddetta esclusione.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)