Sez. 1 - , Sentenza n. 31601 del 25/10/2022 (Rv. 666176 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Provincia di Bolzano - Aree comprese in zona di espansione residenziale - Destinazione ad edilizia agevolata - Determinazione dell'indennità di esproprio - Art. 7 quinquies l.p. di Bolzano n. 10 del 1991 - Applicazione - Detrazione della quota parte delle aree da destinarsi alle opere di urbanizzazione primaria - Necessità. TRENTINO-ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITA') - In genere.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità di fondi situati nella provincia di Bolzano, nel caso
attuazione prevede la costituzione di una comunione tra tutti i proprietari della zona e l'individuazione di due comparti, uno dei quali destinato all'edilizia agevolata e alle infrastrutture primarie e l'altro all'edilizia privata - la determinazione dell'indennità di esproprio spettante ai proprietari delle aree destinate all'edilizia agevolata è correttamente determinata seguendo meccanismo perequativo previsto dall'art. 7 quinquies l.p. di Bolzano n. 10 del 1991, in virtù del quale l'indennità dev'essere commisurata al valore di mercato delle aree destinate all'edilizia residenziale privata e, poi, ridotta del 50%, fermo restando che, in applicazione dell'art. 80 l.p. di Bolzano n. 13 del 1998, dall'indennità di esproprio, così determinata, deve essere detratto l'importo corrispondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata, che devono essere cedute gratuitamente al comune.
Costituzione art. 42, Costituzione art. 117, Legge Prov. 15/04/1991 num. 10 art. 7 quinquies, Legge Prov. 17/12/1998 num. 13 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)