Sez. 2, Sentenza n. 6809 del 10/12/1990 Cc. (dep. 04/01/1991) Rv. 188012 - 01
Norme di attuazione, coordinamento e transitorie | Estradizione - Procedimento - Misure cautelari - Giudice competente - Fattispecie: ritenuta competenza della Corte d'appello.
Norme di attuazione, coordinamento e transitorie
La competenza in materia di estradizione - in mancanza di disposizioni transitorie specifiche - appartiene, per il principio "tempus regit actum", alla corte d'appello fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Compete, pertanto, alla corte d'appello anche l'applicazione, la revoca e la sostituzione delle misure cautelari. La detta competenza è derogata a favore della corte di cassazione solo se il procedimento è "in corso" davanti ad essa (artt. 714/5 e 718/1 cod. Proc. Pen. 1988). Il procedimento è "in corso" quando il giudice ne abbia la disponibilità dovendo decidere una qualsiasi questione che rientri nella sua competenza. La deroga viene meno con la statuizione. (fattispecie relativa ad annullamento con rinvio alla stessa corte d'appello che aveva ritenuto di dover declinare la propria competenza a favore della corte di cassazione per avere quest'ultima, due anni prima, annullato la sentenza della corte d'appello, esprimendo parere favorevole all'estradizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)