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Sez. 6, Ordinanza n. 17773 del 13/04/2018 Cc. (dep. 19/04/2018) Rv. 272923 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Estradizione per l'estero - Istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare - Competenza della Corte di cassazione - Sussistenza - Condizioni - Pendenza dinanzi alla Corte del giudizio concernente l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione - Fattispecie relativa all'impugnazione dell'ordinanza cautelare emessa dalla Corte di appello.
Stato
decisa il 2018-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272923-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE

In tema di estradizione per l'estero, la competenza della Corte di cassazione a provvedere in ordine alla richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod. proc. pen., sussiste solo nel caso in cui gli atti del procedimento si trovino presso la Corte per il giudizio concernente l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello quale giudice competente a provvedere sull'istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva presentata in pendenza del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza cautelare emessa dalla medesima corte di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)