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Sez. L, Sentenza n. 1598 del 04/03/1983 (Rv. 426439 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI VENDITA DI UN MEDESIMO PRODOTTO SVOLTA DA UNO STESSO IMPRENDITORE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - QUALIFICAZIONE DELL'AMBITO DEI RAPPORTI RISPETTIVI NEGLI SCHEMI CONTRATTUALI DEL LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CRITERI - PRECEDENTE DECISIONE GIURISDIZIONALE DI ANALOGA FATTISPECIE - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426439-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI VENDITA DI UN MEDESIMO PRODOTTO SVOLTA DA UNO STESSO IMPRENDITORE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - QUALIFICAZIONE DELL'AMBITO DEI RAPPORTI RISPETTIVI NEGLI SCHEMI CONTRATTUALI DEL LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CRITERI - PRECEDENTE DECISIONE GIURISDIZIONALE DI ANALOGA FATTISPECIE - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di attività di vendita di un medesimo prodotto svolta da uno stesso imprenditore mediante la collaborazione di altri soggetti, la qualificazione dell'ambito dei rapporti rispettivi negli schemi contrattuali del lavoro autonomo o subordinato trova necessaria correlazione nei dati concreti del singolo rapporto, senza che al suo riguardo possa incidere - salvo l'effetto di generico riscontro - una precedente decisione giurisdizionale di analoga fattispecie, atteso che non esiste, nel nostro ordinamento, nel quale è stata soppressa la possibilità della trattazione di controversie collettive in un unico giudizio e davanti ad un unico organo autorizzato ad un'interpretazione uniforme della disciplina contrattuale regolante una pluralità di rapporti, un principio - come lo stare decisis degli ordinamenti anglosassoni - che, in tema d'interpretazione della disciplina anzidetta, vincoli il giudice al rispetto di una precedente pronuncia. (V 2044/82, mass n 419903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)