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Sez. L, Sentenza n. 2044 del 02/04/1982 (Rv. 419903 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - REGOLAMENTO RELATIVO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONTRASTO CON LA PRECEDENTE INTERPRETAZIONE RESA SULLA STESSA QUESTIONE IN UN GIUDIZIO FRA SOGGETTI DIVERSI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419903-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - REGOLAMENTO RELATIVO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONTRASTO CON LA PRECEDENTE INTERPRETAZIONE RESA SULLA STESSA QUESTIONE IN UN GIUDIZIO FRA SOGGETTI DIVERSI - IRRILEVANZA.*

Le Disposizioni dell'ordinamento interno del Banco di Napoli hanno natura negoziale e, pertanto, l'interpretazione di esse da parte del giudice del merito (nel senso, nella specie, della promiscuità e fungibilità di alcune delle mansioni proprie del capo ufficio e del Vice capo ufficio, con la conseguente esclusione del diritto di quest'ultimo, in caso di svolgimento delle mansioni predette, alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ.) è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica. Nè rileva che l'interpretazione risulti in contrasto con quella già resa, su identica o analoga questione, in un giudizio fra soggetti diversi, essendo costituzionalmente legittimo il limite del Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, che riguarda la violazione di sole norme di diritto e non anche delle Disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune e degli Atti (come i regolamenti interni di un ente pubblico economico) ad essi equiparabili, ancorché interessanti un notevole numero di destinatari. (Conf 1329/81, mass n 411933).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)