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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17103 del 15/06/2023 (Rv. 668025 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Concordato preventivo - Proposta - Sottoposizione alla valutazione dei creditori - Poteri del giudice - Sindacabilità in caso di sua implausibilità economica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668025-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.

Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 166, Legge Falliment. art. 178, Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)