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Sez. U, Sentenza n. 1771 del 08/06/1972 (Rv. 358733 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - ACCORDO GATT - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358733-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - ACCORDO GATT - APPLICABILITA.*

L'imposta prevista dall'art 17 del DL 9 gennaio 1940 n 2 rientra fra quelle considerate dalla clausola quarta (ex terza) dell'accordo GATT (general agreement on tariffes and trade), sottoscritto a Ginevra il 30 ottobre 1947, e cui l' Italia ha aderito con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, reso esecutivo in Italia con legge 5 aprile 1950, n 295 e con la successiva legge 7 novembre 1957, n 1301, per quanto riguarda le modifiche introdotte con i protocolli di Ginevra del 10 marzo 1955. L' IGE cd all'importazione e pur sempre un diritto doganale ben diverso dai diritti di confine e rispetto al quale sono operanti le clausole GATT, come risulta dalla nota interpretativa del trattato, che ne Forma parte integrante e che parifica le tasse percepite sui prodotti importati, e le altre imposizioni sugli stessi nel momento in cui ha luogo l'importazione, alle tasse ed alle imposizioni interne di ciascun stato.*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1940 num. 2 art. 1, Legge 09/01/1940 num. 2 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)