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Sez. 1, Sentenza n. 2454 del 07/04/1983 (Rv. 427319 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - APPLICAZIONE - CRITERI - IMPORTAZIONE DI NAVI O NATANTI DA DIPORTO DA PAESI DELL'AREA GATT - ASSOGGETTAMENTO ALL'I.G.E. PREVISTA PER GLI ATTI DI IMPORTAZIONE EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 762 DEL 1940 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427319-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - APPLICAZIONE - CRITERI - IMPORTAZIONE DI NAVI O NATANTI DA DIPORTO DA PAESI DELL'AREA GATT - ASSOGGETTAMENTO ALL'I.G.E. PREVISTA PER GLI ATTI DI IMPORTAZIONE EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 762 DEL 1940 - ESCLUSIONE.*

Al fine dell'applicazione del principio della parità tributaria fra prodotti nazionali e prodotti importati, introdotto nel nostro ordinamento in esecuzione dell'accordo G.a.T.T. Del 30 ottobre 1947, il parametro di riferimento per la Determinazione del trattamento tributario del prodotto importato è costituito dal costo fiscale complessivo del prodotto nazionale, in conseguenza del regime tributario cui quest'ultimo è sottoposto nelle fasi di produzione, lavorazione ed immissione sul mercato. Pertanto, poiché per effetto dell'art. 4 della legge 21 luglio 1965 n. 939, che ha abolito l'imposta generale sull'entrata sui contratti per la costruzione o la prima vendita di navi o natanti da diporto, nel costo fiscale di tali prodotti nazionali non rientra più l'i.G.e. Relativa al passaggio dal produttore all'acquirente, l'importazione dei corrispondenti prodotti stranieri da paesi dell'area G.a.T.T., equivalente sul piano economico al passaggio in Italia del prodotto dal costruttore al primo acquirente, non può più ritenersi assoggettata alla stessa imposta prevista per gli Atti d'importazione dall'art. 17 della legge 19 giugno 1940 n. 762, per l'aggravio di costi e la conseguente discriminazione che altrimenti ne deriverebbe a danno del prodotto importato rispetto a quello nazionale, in violazione del suddetto principio della parità tributaria. (V 1317/79, mass n 397583; (V 3923/76, mass n 382595; (V 3403/75, mass nn 377550 e 377551; (V 1771/72, mass n 358733).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 17, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 21/07/1965 num. 939 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)