diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 149 del 23/01/1971 (Rv. 349528 - 01)

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE ELETTRICHE - ESTENSIONE - SUCCESSIONE DELL'ENEL IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE - INDENNIZZO PER LE IMPRESE TRASFERITE - FUNZIONE - RESPONSABILITA PER L'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SUCCESSIONE DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1971-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349528-01

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE ELETTRICHE - ESTENSIONE - SUCCESSIONE DELL'ENEL IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE - INDENNIZZO PER LE IMPRESE TRASFERITE - FUNZIONE - RESPONSABILITA PER L'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SUCCESSIONE DELL'ENEL.*

Il trasferimento coattivo all' ENEL delle imprese esercenti in via esclusiva o principale attivita elettriche, ha per oggetto l'intera azienda, intesa come complesso di beni, rapporti giuridici, crediti e debiti. L' ENEL succede, indiscriminatamente e definitivamente, sebbene a titolo particolare, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'imprenditore espropriato, tra i quali i rapporti di lavoro con il personale dipendente. L'indennizzo dovuto e dalla legge determinato in modo da corrispondere al valore globale netto dei cespiti attivi e passivi delle imprese da trasferire, sicche e in esso gia implicita la rivalsa, in favore dell' ENEL, dei debiti che ad esso si trasferiscono. L'omesso versamento di contributi assicurativi da parte della societa espropriata, pur integrando una violazione della norma penale, costituisce nel contempo inadempimento dell'Obbligo contrattuale assunto nei confronti del lavoratore in conformita delle Disposizioni dell'art 2115, comma secondo, cod civ' conseguentemente il rapporto obbligatorio cui da luogo la responsabilita contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art 2116, comma secondo, cod civ, resta senz'altro compreso tra i rapporti giuridici soggetti a trasferimento, a norma dell'art 4 della legge n 1643 del 1962 (sulla nazionalizzazione delle imprese esercenti le industrie elettriche). (V 1173'71, mass n 346767, 346768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2115, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)