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Sez. 1, Sentenza n. 15785 del 14/12/2000 (Rv. 542639 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito di imprenditore artigiano - Ammissione al passivo in via privilegiata - Qualifica del creditore come artigiano - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542639-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione al passivo di un credito in via privilegiata anziché chirografaria, ex art. 2751 bis, cod. civ., la qualifica dell'impresa individuale come artigiana - cui si estende la disciplina relativa alla società artigiana di cui all'art. 3 della legge n. 443 del 1985 - postula la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito, e la prevalenza del lavoro personale, connotato anche dal carattere della manualità, del titolare dell'impresa nel processo produttivo (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non congruamente motivata la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la configurabilità della qualifica di artigiano in capo al titolare di una impresa di autotrasporti assegnando valenza risolutiva alla circostanza che questi svolgesse una funzione di organizzazione del lavoro dei dipendenti e non si applicasse alla guida di automezzi, senza compiere alcuna valutazione in ordine alla deduzione, da parte dello stesso, di avere svolto attività manuale, in termini di carico, scarico e stoccaggio delle merci trasportate, e di manutenzione degli automezzi, avuto riguardo alla esiguità del numero dei dipendenti dell'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)