Sez. 1, Sentenza n. 6221 del 02/06/1995 (Rv. 492647 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Individuazione - Funzione preminente del lavoro sul capitale - Nozione.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
La "funzione preminente" del lavoro sul capitale, che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 rileva al fine dell'individuazione dell'impresa artigiana, comporta che il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito nella impresa può essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso, con la conseguenza della inclusione tra le imprese artigiane di quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di una limitata organizzazione, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali. L'elemento funzionale o qualitativo, peraltro, perde rilievo ed il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non è espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, né richieda, strutturalmente nel tipo e necessariamente, rilevanti investimenti di capitale, potendosi svolgere da caso a caso, sia con elevati sia con modesti capitali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)