Sez. U, Sentenza n. 16128 del 17/07/2006 (Rv. 591326 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Pubblicità installata in violazione dell'art. 23 del codice della strada - Rimozione - Domanda di rimborso delle spese sostenute dal Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI
Qualora il Comune abbia agito in giudizio chiedendo il rimborso delle spese sostenute per la rimozione di impianti pubblicitari installati abusivamente, la controversia, avendo ad oggetto la violazione del divieto di cui all'art. 23 del codice della strada, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Strada art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)