Sez. L, Sentenza n. 565 del 17/01/1992 (Rv. 475362 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Procedimento di applicazione conclusosi senza l'adozione di alcuna sanzione - Riproponibilità della medesima azione disciplinare ai fini dell'adozione di misure più gravi - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
In base al principio del "ne bis in idem", l'avvenuto esercizio dell'azione disciplinare, ancorché il relativo procedimento si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione (nella specie, "per cessazione della materia del contendere"), preclude la riproponibilità della medesima azione (ormai consumata) anche ai fini dell'adozione di misure più gravi di quelle prospettate in precedenza.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)