Sez. L, Sentenza n. 8573 del 10/08/1999 (Rv. 529284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Dispensa dal servizio prevista da contratto collettivo per i dipendenti da casse di risparmio in caso di duplice applicazione nel biennio della sanzione disciplinare della sospensione - Interpretazione del giudice di merito presupponente la necessità di una terza violazione da parte del lavoratore - Illegittimità per violazione del criterio dell'interpretazione letterale - Violazione da parte della norma contrattuale del principio "ne bis in idem" - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione del giudice di merito dell'art. 111, lett. b), del c.c.n.l. 16 gennaio 1991 (applicabile ai dipendenti della Cassa di risparmio di Torino) - che prevede la facoltà del datore di lavoro di disporre la dispensa dal servizio del lavoratore a cui, nel periodo di due anni, sia stata applicata per due volte la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione -, secondo cui è necessaria, ai fini dell'applicazione del previsto provvedimento di dispensa del servizio, la commissione da parte del dipendente di una ulteriore (terza) violazione dei suoi doveri di ufficio, tale da giustificare per la sua gravità, in concorrenza con la condizione soggettiva specificata dalla norma contrattuale, il licenziamento per giustificato motivo, è illegittima per violazione delle regole di interpretazione dei contratti, in quanto ipotizza la necessità della ricorrenza di un ulteriore presupposto oltre a quelli inequivocamente e tassativamente previsti dalla norma pattizia; né la stessa interpretazione può ritenersi logicamente motivata sulla base della tesi che, altrimenti, la clausola contrattuale sarebbe illegittima perché prevedente una reiterata valutazione negativa delle medesime mancanze, dato che la configurata dispensa fa riferimento al globale comportamento del lavoratore correlato a dette mancanze, oggetto di nuova autonoma contestazione nel suo complesso, e pertanto idoneo a giustificare il nuovo provvedimento sanzionatorio, nella ricorrenza del notevole inadempimento di cui all'art. 3 legge n. 604 del 1966.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)