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Sez. 3, Sentenza n. 38623 del 14/10/2010 Cc. (dep. 03/11/2010) Rv. 248627 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Applicazione della pena a carico di alcuni dei coimputati - Prosecuzione del giudizio a carico degli altri coimputati - Omessa statuizione sui beni in sequestro - Legittimità.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248627-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA

La parziale definizione del processo, mediante applicazione della pena richiesta da alcuni soltanto dei coimputati, non comporta né la perdita di efficacia del sequestro preventivo né l'obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni oggetto del sequestro ove il giudizio prosegua nei confronti di altri coimputati che ne mantengano di fatto la disponibilità, ciò giustificando il mantenimento del vincolo cautelare. (Fattispecie relativa a beni sequestrati per reati in materia di prostituzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)