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Sez. 2, Sentenza n. 18053 del 01/04/2014 Cc. (dep. 30/04/2014) Rv. 258913 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Sentenza di proscioglimento nei confronti dell'intestatario formale del bene - Confiscabilità del bene nei confronti del proprietario effettivo - Restituzione del cespite - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258913-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA

In tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina, ex art. 323 cod. proc. pen., la revoca della misura cautelare reale e la automatica restituzione della cosa qualora sia possibile la condanna con conseguente confisca nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo. (Fattispecie in cui il titolare formale del bene era stato assolto "perchè il fatto non costituisce reato" dall'accusa di riciclaggio, ma pendeva separato procedimento a carico di chi si assumeva essere proprietario effettivo del bene con possibilità di disporre la confisca a norma dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)