Sez. 1, Sentenza n. 736 del 07/03/1968 (Rv. 331973 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - ATTO SCRITTO - NOZIONE - CONSENSO RISULTANTE DA PIU DOCUMENTI - POSSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - ATTO SCRITTO - NOZIONE - CONSENSO RISULTANTE DA PIU DOCUMENTI - POSSIBILITA.*
Ai fini del perfezionamento di un contratto, per il quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, non e sufficiente che il negozio sia provato per iscritto, mediante uno o piu documenti, ma e necessario che esso sia concluso per iscritto. Perche un documento possa qualificarsi come atto scritto e indispensabile che lo stesso consacri la volonta delle parti intesa a concludere il contratto, ossia che sia posto in essere al fine di manifestare tale volonta. Occorre, in sostanza, che il consenso, anche se non contestuale, risulti da uno o piu scritti, contenenti in se la manifestazione della volonta di obbligarsi. E quando il consenso dei contraenti risulta da due documenti, ciascuno di questi deve contenere l'espressione della volonta di ciascuna parte volta alla conclusione del contratto. (Conf. Alla sent. N. 2432-66, massima n.324712 Cfr. 1773-64, 719-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)