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Sez. 2, Sentenza n. 5072 del 18/08/1986 (Rv. 447713 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SCRITTI NON CONTESTUALI - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447713-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SCRITTI NON CONTESTUALI - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di conclusione del contratto (nella specie: promessa di vendita) in forza di manifestazioni di volontà non contestuali, oltre all'accettazione del destinatario della proposta, occorre che tale accettazione sia da quest'ultimo diretta al proponente e pervenga allo stesso quale effetto dell'Azione dell'accettante e come manifestazione della volontà del medesimo di concludere il contratto. (nella specie, la suprema Corte, in base al su riportato principio, ha ritenuto che correttamente la Corte d'appello aveva escluso la avvenuta conclusione della promessa di vendita, non essendo risultato che la scrittura contenente l'accettazione della promissaria acquirente fosse stata da questa inviata alla controparte). (V 1803/72, mass n 358782; (V 65/69, mass n 337903; (V 736/68, mass n 331973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)