Sez. L, Sentenza n. 798 del 20/01/2012 (Rv. 620198 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Denuncia di infortunio - Obbligo del lavoratore autonomo coltivatore diretto - Introduzione ex art. 25 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Approvazione delle modalità operative della denuncia con d.m. 29 maggio 2001 - Infortunio successivo al d.lgs. n. 38 del 2000 e anteriore al d.m. 29 maggio 2001 - Obbligo di denuncia - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA
In materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, l'obbligo della denuncia a carico del lavoratore autonomo coltivatore diretto, sanzionato con la perdita del diritto all'indennità per i giorni antecedenti la denuncia medesima, è stato introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 38 del 2000, che rinviava la definizione delle modalità operative della denuncia a una delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, poi approvata con d.m. 29 maggio 2001. Pertanto, all'infortunio occorso dopo l'emanazione del d.lgs. n. 38 del 2000, ma prima della pubblicazione del d.m. 29 maggio 2001, resta applicabile la disciplina di cui agli artt. 238 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1965, che non prevede la perdita del diritto all'indennità nel caso di omessa o ritardata denuncia da parte dell'infortunato.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 52, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 212 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 238, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 239, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 241, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 242, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 25, DM Lavoro e previdenza sociale 29/05/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)