Sez. 4, Sentenza n. 5046 del 30/01/1988 Ud. (dep. 11/04/1989) Rv. 180993 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI REATO - SUSSISTENZA - ESPERTO ALL'UOPO INCARICATO - DECORRENZA DALLA RELAZIONE DI COSTUI - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI REATO - SUSSISTENZA - ESPERTO ALL'UOPO INCARICATO - DECORRENZA DALLA RELAZIONE DI COSTUI - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
In tema di decorrenza del termine per proporre querela, sebbene per notizia del fatto debba intendersi la conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell'esistenza del reato, pure, in linea con la ratio che presiede alla disposizione di cui all'art. 124 cod. pen., deve escludersi che il "dies a quo" del termine decadenziale, posto a tutela del cittadino querelabile (che non potrebbe rimanere esposto all'infinito ad azioni giudiziarie penali), possa essere fissato "ad libitum" del singolo, come accadrebbe ove fosse lasciato alla libera iniziativa della parte, facultata a proporre l'istanza di punizione, la scelta del momento in cui "venire" a conoscenza del "fatto che costituisce reato", pel tramite del parere o della consulenza di un esperto, incaricato, al momento ritenuto opportuno, di esprimersi circa la sussistenza degli elementi costituenti il reato, per il quale si intende chiedere la punizione. (fattispecie di cliente di un medico-dentista la quale, sottoposta a cure ritenute errate, rinnovate e riparate da altro professionista, che certificava al riguardo, dopo un anno dall'intervento, incaricava un esperto medico-legale di esprimere parere e questi, dopo quasi un altro anno, relazionava nel senso di ritenere sussistenti nella condotta del primo professionista elementi di colpa; sicché, sporta la querela entro i tre mesi dalla conoscenza di questo ultimo parere, in definitiva l'istanza di punizione seguiva a circa due anni dai fatti che avrebbero dato causa alla malattia. Il giudice del merito ritenne tardiva la querela, fissando il momento della conoscenza del "fatto che costituisce reato" alla data della certificazione del secondo professionista, intervenuto nella prestazione delle cure, ripudiando la tesi che sostanzialmente rimette alla buona volontà della parte offesa il momento iniziale del termine decadenziale. La Corte ha condiviso tale impostazione esprimendosi nei termini di cui alla massima). (Conf mass n 140504, sulla prima parte; (Conf mass n 155924, sulla prima parte; (Conf mass n 158082, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)