Sez. 2, Sentenza n. 271 del 13/01/1979 (Rv. 396341 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFE PROFESSIONALI - MINIMI - DEROGABILITA CONVENZIONALE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - DISCIPLINA EX ART 2233, COMMA PRIMO COD CIV - APPLICABILITA - INDEROGABILITA PREVISTA DALL'ART 6 DEL DM 21 AGOSTO 1958 - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFE PROFESSIONALI - MINIMI - DEROGABILITA CONVENZIONALE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - DISCIPLINA EX ART 2233, COMMA PRIMO COD CIV - APPLICABILITA - INDEROGABILITA PREVISTA DALL'ART 6 DEL DM 21 AGOSTO 1958 - ILLEGITTIMITA.*
La derogabilita convenzionale dei minimi delle tariffe professionali, implicitamente prevista dall'art 2233 primo comma cod civ - che attribuisce efficacia suppletiva alle stesse tariffe - opera anche con riferimento ai compensi spettanti ad ingegneri ed architetti, perche l'art 6 del DM 21 agosto 1958 sulla tariffa dei detti professionisti, che stabilisce la inderogabilita dei minimi, si deve ritenere illegittimo: norma secondaria, esso non puo infatti modificare o derogare la norma primaria del citato art 2233. (Conf 3359/77, mass n 386900; (Conf 3123/72, mass n 360903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM 21/08/1958 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)