Sez. 2, Sentenza n. 3359 del 28/07/1977 (Rv. 386900 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DEROGABILITA CONVENZIONALE DEI MINIMI - LEGITTIMITA - COMPENSI SPETTANTI AD INGEGNERI ED ARCHITETTI - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DEROGABILITA CONVENZIONALE DEI MINIMI - LEGITTIMITA - COMPENSI SPETTANTI AD INGEGNERI ED ARCHITETTI - ESTENSIONE.*
La derogabilita convenzionale dei minimi delle tariffe professionali, che e implicitamente prevista dall'art 2233 primo comma cod civ, nella parte in cui fissa il carattere suppletivo delle tariffe medesime, opera anche con riguardo ai compensi spettanti ad ingegneri ed architetti, in quanto l'art 6 del DM 21 agosto 1958 sulla tariffa di detti professionisti, ove stabilisce l'inderogabilita dei minimi, non puo avere, attesa la sua natura di norma secondaria, portata modificativa o derogativa della norma primaria di cui al citato art 2233 cod civ. (V 2138/69, mass n 341439).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM 21/08/1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)