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Sez. 5, Sentenza n. 21506 del 20/10/2010 (Rv. 614818 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizio di appello - Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata precettiva analoga all'art. 346 cod. proc. civ. - Configurabilità - Rinvio generico dell'appellante a tutte le questioni prospettate nel ricorso - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614818-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale esamini una questione già sollevata con il ricorso introduttivo, ma non specificamente riproposta in appello, in quanto l'art. 56 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate" - ha una portata analoga alla disposizione contenuta nell'art. 346 cod. proc. civ., posto che il termine "questioni" (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d'impugnazione) non ha un'accezione più ampia del riferimento alle "domande" contenute nell'art. 346 cod. proc. civ., non ricomprendendo, pertanto le mere argomentazioni giuridiche; né, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che va effettuata in maniera chiara ed univoca, è sufficiente il generico riferimento dell'appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)