Sez. L, Sentenza n. 2269 del 29/03/1983 (Rv. 427118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - RETRIBUZIONE - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI MINORENNI RISPETTO AI MAGGIORENNI, A PARITÀ DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA TERZO, COST. - NULLITÀ DELLA RELATIVA CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - RETRIBUZIONE - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI MINORENNI RISPETTO AI MAGGIORENNI, A PARITÀ DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA TERZO, COST. - NULLITÀ DELLA RELATIVA CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO.*
Alla stregua del precetto del terzo comma dell'art. 37 della Costituzione (che garantisce ai minori, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione), l'età minore del dipendente non può mai essere assunta - a pena di nullità della relativa clausola del contratto collettivo - quale motivo di trattamento differenziato dei lavoratori minori rispetto a quelli maggiorenni. (V 5678/80, mass n 409525).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)