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Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 11/09/1972 (Rv. 360404 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CENSURE - REQUISITI INDISPENSABILI.*
Stato
decisa il 1972-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360404-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CENSURE - REQUISITI INDISPENSABILI.*

Il ricorrente che denuncia il vizio o la carenza di motivazione a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ, ha l'Onere di indicare, ai fini di una corretta proposizione della censura, i singoli punti che assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente, essendo la specificazione di tali punti una condizione necessaria perche il giudice di Cassazione possa controllare la sussistenza dell' elemento della decisivita del motivo e dell'inadeguatezza della motivazione in rapporto al punto controverso, e dovendosi, diversamente, considerare che la censura propone una semplice revisione inammissibile in Sede di legittimita, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. (Conf 2275'71, mass n 353120; V 1943'71, mass n 352517) (V 1080'71, mass n 351131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)