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Sez. 1, Sentenza n. 21384 del 17/10/2011 (Rv. 619744 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione illegittima di fondo privato - Responsabilità dell'ente espropriante - Concorso degli enti delegati alla costruzione dell'opera - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619744-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso di occupazione illegittima di un fondo privato, con la responsabilità dell'ente espropriante concorre quella degli enti delegati alla costruzione di edifici sul suolo occupato qualora, nel comportamento di chi perseveri nell'occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possano individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana (condotta attiva od omissiva, elemento psicologico della colpa, danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)