Sez. 1, Sentenza n. 10840 del 05/11/1997 (Rv. 509500 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Decreto di occupazione - Illegittimità "ex tunc" per effetto di annullamento pronunciato dal giudice amministrativo - Modificazione irreversibile del fondo per realizzazione di opere da parte di enti delegati dal Comune espropriante - Risarcimento del danno - Legittimazione passiva - Del Comune - Sussistenza - Degli enti delegati - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il decreto di occupazione di urgenza risulti, "ab initio", illegittimo (essendone stato pronunciato l'annullamento, con relativa efficacia "ex tunc", da parte del giudice amministrativo) tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione, da chiunque esplicata, risulta, conseguentemente, illegittima, ove causalmente collegata al danno, nonché fonte di responsabilità per gli autori, tenuti al relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. È, pertanto, astrattamente corretta l'affermazione secondo la quale, con la responsabilità dell'ente espropriante (nella specie, il comune) concorre, in tal caso, quella degli enti delegati alla costruzione di edifici sul suolo occupato qualora, nel comportamento di chi perseveri nell'occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possano individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana (condotta attiva od omissiva, elemento psicologico della colpa, danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), a prescindere dal fatto che l'opera eseguita entri o no nel patrimonio dell'autore della condotta illecita, e senza che, in contrario, sia lecito invocare il disposto degli artt. 35 e 60 della legge n. 865 del 1971 relativa alla attribuzione, nei confronti delle imprese costruttrici, di un mero diritto di superficie sui suoli occupati, poiché tale disciplina presuppone il legittimo svolgimento della procedura espropriativa e non può, conseguentemente, trovare applicazione nell'ipotesi di occupazione illegittima. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha poi escluso che, nel caso di specie, fosse configurabile una ipotesi di responsabilità aquiliana - sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo - in capo a due imprese costruttrici che, secondo la corte territoriale, erano state poste a conoscenza della pendenza del giudizio amministrativo, poiché il giudice di merito non aveva in alcun modo indicato le circostanze di fatto sulle quali aveva basato tale convincimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)