Sez. 3, Sentenza n. 20585 del 04/10/2010 (Rv. 614479 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di opposizione nel termine ex art. 641 cod. proc. civ. - Necessità - Iscrizione a ruolo e costituzione dell'opponente - Osservanza del medesimo termine - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel termine stabilito dall'art. 641 cod. proc. civ. per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente deve eseguire soltanto la notificazione dell'atto di citazione all'opposto e non già provvedere anche all'iscrizione a ruolo della causa ed alla conseguente costituzione in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)