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Sez. 3, Sentenza n. 15763 del 12/07/2006 (Rv. 591707 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termini - Disciplina ex artt. 641 e 645 cod. proc. civ. - Perentorietà - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591707-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)