diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11657 del 22/09/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209261 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209261-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA

La procura speciale per la costituzione di parte civile, a norma dell'art. 100 cod.proc.pen. si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Tale norma deve tuttavia essere interpretata con riferimento all'immanenza della costituzione della parte civile, che produce effetti in ogni stato e grado del processo, in forza dell'art. 76 stesso codice; principio, quest'ultimo, che non consente, fino a che l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale e se l'iniziale procura speciale non venga revocata, alcuna limitazione difensiva alla parte costituita che può, attraverso il difensore, efficacemente interloquire, resistere all'impugnazione dell'imputato e validamente presentare conclusioni e la nota "spese", senza che sia necessario altro mandato. Dal combinato disposto delle due norme citate risulta che la limitazione opera, dunque, non per resistere all'impugnazione dell'imputato e contraddirla, ma soltanto per agire e proporre domande, nonché per impugnare la sentenza e le statuizioni sfavorevoli, attività che richiedono un mandato specifico ed ulteriore se non contenuto nella prima procura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)