Sez. 5, Sentenza n. 6911 del 08/05/1998 Ud. (dep. 10/06/1998) Rv. 211844 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Parte civile non appellante - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado, per lei sfavorevole, in quanto il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 cod. proc. pen., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)