Sez. 5, Sentenza n. 19325 del 03/02/2012 Ud. (dep. 22/05/2012) Rv. 252678 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Mendaci dichiarazioni in sede di procedura di selezione per l'assunzione di un responsabile amministrativo - Successiva rettificazione del dichiarante - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non integra il reato di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che in sede di procedura di selezione per l'assegnazione di un responsabile amministrativo attesti falsamente di non avere precedenti penali a suo carico, rettificando il giorno immediatamente successivo tale dichiarazione, in quanto il reato di cui all'art. 483 cod. pen. - perfezionato dalla falsa attestazione al P.U., in un atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità - si consuma, stante la finalizzazione dell'atto privato ad essere trasfusa in un atto pubblico, non già nel momento della inveritiera dichiarazione quanto nella relativa percezione da parte del P.U. che la trasfonde nell'atto pubblico. Ne consegue che la rettifica in tempo utile e, comunque, prima che la falsa attestazione sia valutata e trasfusa in eventuale atto di conferimento dell'incarico esclude la sussistenza del reato in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)