Sez. U, Sentenza n. 35488 del 28/06/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv. 236868 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | - Falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione - Atto pubblico che ne attesti il contenuto - Integrazione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. in concorso materiale con quello di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 cod. pen. può concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 cod. pen.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano partecipato alla licitazione per l'appalto di lavori di costruzione, allegando alla domanda di ammissione le false dichiarazioni sostitutive di certificazione della loro iscrizione all'Albo nazionale costruttori, richieste dal bando di gara; i successivi atti deliberativi dell'aggiudicazione dell'appalto erano stati redatti sulla base delle anzidette dichiarazioni, facenti fede di quanto dichiarato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 26, Legge 15/05/1997 num. 127 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 191 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)